Corte costituzionale cognome

Svolta della Corte costituzionale: stop all’assegnazione del cognome paterno

La Corte costituzionale, in attesa di depositare la sentenza ufficiale, ha fatto sapere, tramite una nota, che le norme censurate sono state dichiarate illegittime in quanto in contrasto con gli Artt. 2, 3 e 117.1 della Cost. In particolare, per quanto riguarda l’ultimo articolo citato, esso viene considerato tale in relazione agli Artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si tratta di una decisione storica per l’Italia.

La questione della legittimità

Strettamente legata al tema della parità di genere, la Consulta, appena un anno fa, aveva deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale in merito alla possibilità – mancante – da parte della donna di dare il proprio cognome ai propri bambini. Nel nostro Paese, infatti, tale attribuzione è automatica dal padre ai figli, mentre la madre non ha lo stesso diritto, in netto contrasto con i passi in avanti fatti nel corso del tempo relativi all’equità tra i generi. Tramite il proprio sito ufficiale, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha dichiarato, all’interno di un comunicato: “[…] la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori“.

La decisione e le motivazioni

La Corte ha quindi ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale“. D’ora in poi il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori. L’ordine sarà concordato dagli stessi, salvo la decisione di attribuire soltanto il cognome di uno dei due di comune accordo.

Nel caso in cui vi sia una mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione, interverrà il giudice, in conformità con quanto disposto dall’ordinamento giuridico. In sintesi, la Consulta ha dichiarato ufficialmente l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’attribuzione automatica del cognome del padre. Importante, in conclusione, è anche il riferimento universale “ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi“. La deposizione della sentenza arriverà nel corso delle prossime settimane.